Requisiti e incompatibilità della Legge 39/1989
Per esercitare la professione di agente d'affari in mediazione non basta essere preparati: la Legge 39/1989 richiede precisi requisiti di onorabilità e vieta di svolgere l'attività in presenza di determinate cause di incompatibilità. Sono regole pensate per garantire l'imparzialità del mediatore. Vediamole nel dettaglio.
Aggiornato: 07/2026
Il quadro normativo
La professione di mediatore è disciplinata dalla Legge 3 febbraio 1989, n. 39. La ratio delle regole su requisiti e incompatibilità è coerente con la natura stessa della figura: il mediatore mette in contatto due o più parti per la conclusione di un affare restando terzo e imparziale rispetto a ciascuna di esse. Requisiti di onorabilità e cause di incompatibilità servono proprio a preservare questa posizione di indipendenza ed evitare conflitti d'interesse.
I requisiti di onorabilità
I requisiti di onorabilità (o requisiti morali) attengono alla posizione personale di chi esercita. In linea generale, per esercitare occorre:
- Godere dei diritti civili.
- Non essere interdetti o inabilitati.
- Non essere stati dichiarati falliti, salvo il caso di intervenuta riabilitazione.
- Non avere condanne per determinati reati, tra cui i delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica.
- Non essere sottoposti a misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia.
Questi requisiti non riguardano solo il titolare: devono essere posseduti dai legali rappresentanti in caso di società, dai preposti e da chiunque svolga materialmente l'attività di mediazione per conto dell'impresa.
Le incompatibilità (art. 5)
L'art. 5 della Legge 39/1989 elenca le attività che non possono coesistere con l'esercizio della mediazione. Chi si trova in una di queste situazioni non può svolgere l'attività di mediatore fino a quando la causa di incompatibilità permane. Le principali sono:
Attività imprenditoriale nello stesso settore
È incompatibile l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita la mediazione, così come la qualità di dipendente di tale imprenditore.
Impiego pubblico
La mediazione è incompatibile con la qualità di dipendente di ente pubblico.
Servizi finanziari
È incompatibile l'attività svolta in qualità di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari.
Professioni intellettuali afferenti
È incompatibile l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, così come le situazioni di conflitto di interessi.
Perché le incompatibilità contano
Le incompatibilità non sono un formalismo: proteggono la fiducia delle parti. Se il mediatore fosse anche venditore dei beni che intermedia, o dipendente di chi ha interesse all'affare, verrebbe meno la sua terzietà. Per questo la legge separa nettamente il ruolo del mediatore da posizioni che potrebbero orientarne il giudizio. È un tema che ricorre spesso anche nelle domande d'esame, perché tocca il cuore della disciplina della professione, approfondita nella pagina su la mediazione e la Legge 39/1989.
Il mantenimento dei requisiti nel tempo
Requisiti di onorabilità e assenza di incompatibilità non vanno dimostrati solo all'avvio dell'attività: devono essere mantenuti nel tempo. L'Ufficio del Registro delle Imprese verifica periodicamente — indicativamente ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA — la permanenza dei requisiti. Se sopravviene una causa di incompatibilità o viene meno un requisito di onorabilità, l'abilitazione all'esercizio può essere compromessa. Il percorso completo per abilitarsi, dalla formazione all'iscrizione, è descritto nella guida su come diventare agente immobiliare.
In sintesi
- Servono requisiti di onorabilità: diritti civili, assenza di condanne ostative, nessuna misura antimafia, ecc.
- L'art. 5 della L. 39/1989 vieta di esercitare in presenza di date incompatibilità.
- Sono incompatibili: attività imprenditoriale nello stesso settore, impiego pubblico, servizi finanziari e professioni intellettuali afferenti.
- Le regole tutelano la terzietà e l'imparzialità del mediatore.
- I requisiti vanno mantenuti nel tempo e sono verificati periodicamente.
Riferimenti normativi & fonti
- Legge 3 febbraio 1989, n. 39 — normattiva.it
- Requisiti degli agenti d'affari in mediazione (incompatibilità, art. 5) — Camera di Commercio di Genova
- Requisiti e SCIA dell'agente d'affari in mediazione — Camera di Commercio della Romagna
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