Esercizio abusivo della mediazione: sanzioni e provvigione
La Legge 39/1989 non si limita a stabilire come si diventa mediatore: prevede anche cosa accade a chi esercita l'attività senza esserne abilitato. Due conseguenze pesano su chi opera abusivamente — la perdita del diritto alla provvigione e una sanzione amministrativa — a cui può aggiungersi un profilo penale. Vediamole nel dettaglio.
Aggiornato: 07/2026
Chi ha diritto alla provvigione (art. 6)
Il punto di partenza è l'art. 6 della Legge 39/1989, secondo cui hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli. La provvigione è il compenso del mediatore previsto dall'art. 1755 del codice civile, che spetta quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La Legge 39/1989 aggiunge però una condizione soggettiva: quel diritto è riconosciuto solo a chi è regolarmente abilitato. Il richiamo ai «ruoli» va oggi letto alla luce della loro soppressione, di cui diciamo tra poco. Non è una regola derogabile con un accordo tra le parti, perché discende da una norma imperativa posta a tutela dell'ordine del mercato.
Dopo l'abolizione del ruolo: l'iscrizione al REA
Storicamente l'art. 6 faceva riferimento all'iscrizione nel ruolo degli agenti d'affari in mediazione. Quel ruolo è stato soppresso dall'art. 73 del D.Lgs. 59/2010 (attuazione della direttiva servizi) e sostituito dalla presentazione della SCIA e dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'apposita sezione del REA (Repertorio Economico Amministrativo). Il principio, però, non è cambiato: il diritto alla provvigione resta legato al possesso dei requisiti e alla regolare iscrizione. Il percorso per ottenerla — formazione, esame e SCIA — è descritto nella guida su come diventare agente immobiliare.
Niente iscrizione, niente provvigione
La conseguenza è netta: chi svolge attività di mediazione senza essere iscritto non può pretendere la provvigione. La Corte di Cassazione ha ribadito più volte che l'iscrizione è un elemento costitutivo del diritto al compenso e che la sua mancanza rende la provvigione inesigibile, anche quando l'attività sia stata svolta in modo occasionale o saltuario. Il requisito dell'iscrizione può inoltre essere rilevato d'ufficio dal giudice, a prescindere dalle contestazioni della controparte: chi chiede la provvigione deve provare di essere abilitato.
Le sanzioni per l'esercizio abusivo (art. 8)
Oltre a non poter incassare la provvigione, chi esercita la mediazione senza i requisiti va incontro alle sanzioni dell'art. 8 della Legge 39/1989. Le conseguenze si articolano su più piani:
Sanzione amministrativa pecuniaria
Chi esercita l'attività di mediazione senza i requisiti previsti è soggetto a una sanzione amministrativa, nell'importo oggi in vigore, da 7.500 a 15.000 euro.
Restituzione delle provvigioni
Alla sanzione si aggiunge l'obbligo di restituire alle parti contraenti le provvigioni percepite abusivamente. Non si tratta quindi solo di una multa: le somme incassate vanno ridate.
Il rilievo penale in caso di reiterazione
L'art. 8, comma 2 prevede che, nei casi di reiterazione delle violazioni, si applichino anche le pene per l'esercizio abusivo di una professione dell'art. 348 del codice penale. Il profilo penale non riguarda quindi la prima violazione, ma la recidiva.
Perché è un tema d'esame
Il collegamento tra iscrizione, diritto alla provvigione e sanzioni è uno dei nodi centrali della disciplina della professione, e ritorna spesso nelle domande d'esame perché mostra la logica dell'intero impianto: l'abilitazione non è una formalità, ma la condizione che legittima l'attività e il compenso. Chi opera senza i requisiti non solo rischia la sanzione, ma lavora anche senza tutela del proprio diritto al pagamento. Per il quadro generale della figura e del contratto, vedi l'approfondimento su la mediazione e la Legge 39/1989 e quello su requisiti e incompatibilità.
In sintesi
- L'art. 6 della L. 39/1989 riconosce la provvigione (art. 1755 c.c.) solo agli iscritti.
- Dopo l'abolizione del ruolo il riferimento è l'iscrizione al Registro delle Imprese / REA.
- Per il non iscritto la provvigione è inesigibile (giurisprudenza costante della Cassazione).
- L'art. 8 prevede una sanzione da 7.500 a 15.000 euro più la restituzione delle provvigioni percepite.
- Solo in caso di reiterazione (non alla prima violazione) l'art. 8, comma 2 richiama le pene dell'art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione).
Riferimenti normativi & fonti
- Legge 3 febbraio 1989, n. 39 (artt. 6 e 8) — normattiva.it
- Sanzioni per l'esercizio abusivo della mediazione (art. 8, art. 348 c.p.) — Camera di Commercio di Vicenza
- Provvigione inesigibile per il mediatore non iscritto (art. 6, Cassazione) — Studio Cataldi
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