Gli obblighi e la responsabilità del mediatore
Accanto al diritto alla provvigione, il Codice Civile pone in capo al mediatore precisi obblighi e forme di responsabilità. Sono un tema classico dell'esame per agente d'affari in mediazione: gli artt. 1759-1764 del Codice Civile disciplinano l'obbligo di informazione, la responsabilità per le sottoscrizioni, il mediatore rappresentante e il contraente non nominato. Vediamoli con ordine.
Aggiornato: 07/2026
L'obbligo di informazione (art. 1759, comma 1)
Il primo e più importante obbligo del mediatore è quello di informazione. L'art. 1759, comma 1, c.c. stabilisce che «il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso». La norma è collocata nell'articolo intitolato «Responsabilità del mediatore»: la comunicazione delle circostanze rilevanti non è una semplice cortesia, ma un dovere la cui violazione può fondare la responsabilità verso le parti.
Due precisazioni aiutano a non fraintendere l'obbligo. In primo luogo, riguarda le circostanze a lui note: il mediatore deve riferire ciò che effettivamente conosce, non è tenuto a garantire l'esito di indagini che esulano dalla sua attività. In secondo luogo, le circostanze rilevanti sono quelle relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare — ad esempio elementi che incidono sull'affidabilità dell'operazione — capaci di influire sulla decisione delle parti di concludere o meno.
La responsabilità per le sottoscrizioni (art. 1759, comma 2)
Il secondo comma dell'art. 1759 aggiunge una responsabilità specifica: il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite. Quando cioè documenti o titoli passano attraverso le sue mani, il mediatore garantisce che l'ultima firma apposta sia autentica. È una regola che tutela la sicurezza della circolazione dei documenti e completa il quadro degli obblighi «di risultato» posti a suo carico.
Gli obblighi del mediatore professionale (art. 1760) e le sanzioni (art. 1764)
L'art. 1760 c.c. pone obblighi ulteriori a carico del mediatore professionale in affari su merci o su titoli — una categoria specifica, diversa dal comune mediatore immobiliare. Questo mediatore deve:
- conservare i campioni delle merci vendute su campione, finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;
- rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
- annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto concluso con il suo intervento e rilasciare alle parti copia sottoscritta di ogni annotazione.
A presidio di questi obblighi, l'art. 1764 c.c. prevede una sanzione pecuniaria per il mediatore che non li adempie e, nei casi più gravi, la sospensione dalla professione fino a sei mesi. Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di una persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.
Il mediatore rappresentante (art. 1761)
L'art. 1761 c.c. prevede che il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento. È un'ipotesi da maneggiare con attenzione all'esame: si tratta di un incarico ulteriore e distinto rispetto alla mediazione. L'attività di mediazione in senso proprio, infatti, è caratterizzata dall'imparzialità e dall'assenza di vincoli con le parti (art. 1754 c.c.); il mandato di rappresentanza per l'esecuzione del contratto è invece un rapporto di parte che si aggiunge, con presupposti e regole proprie, come illustrato nella guida sulle differenze tra mediatore, procacciatore e mandatario.
Il contraente non nominato (art. 1762)
L'art. 1762 c.c. disciplina il caso in cui il mediatore tenga riservato il nome di una delle parti. La regola è duplice:
Nome non manifestato
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato. In questo modo la parte che ha trattato "al buio" non resta priva di garanzie.
Nome poi manifestato
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.
La fideiussione del mediatore (art. 1763)
Tra le disposizioni del Capo dedicato alla mediazione si colloca infine l'art. 1763 c.c., secondo cui il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti. Anche qui si tratta di un impegno che il mediatore assume in aggiunta alla sua attività tipica: garantendo personalmente l'adempimento di un'obbligazione di una parte, esce dalla posizione di terzietà per assumere un vincolo verso l'altra.
Un obbligo pubblicistico: l'iscrizione
Agli obblighi civilistici verso le parti si affiancano gli obblighi verso l'ordinamento professionale. Solo chi è regolarmente iscritto — oggi, dopo la soppressione del ruolo, nel Registro delle Imprese / REA — può esercitare la mediazione e ha diritto alla provvigione (art. 6 della Legge 39/1989); chi opera senza iscrizione incorre nelle sanzioni dell'esercizio abusivo della mediazione. Va inoltre ricordato che il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno (art. 2950 c.c.).
In sintesi
- Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note rilevanti per la valutazione e la sicurezza dell'affare (art. 1759, c. 1).
- Risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite (art. 1759, c. 2).
- Il mediatore professionale in affari su merci o titoli ha obblighi specifici (campioni, lista dei titoli, libro), sanzionati dall'art. 1764.
- Può essere incaricato di rappresentare una parte nell'esecuzione del contratto (art. 1761): incarico distinto dalla mediazione.
- Se non manifesta il nome dell'altro contraente, risponde dell'esecuzione e subentra nei diritti verso il contraente non nominato (art. 1762).
- Può prestare fideiussione per una delle parti (art. 1763).
Riferimenti normativi & fonti
- Codice Civile, artt. 1759-1764 (Della mediazione) — normattiva.it
- Legge 3 febbraio 1989, n. 39 (art. 6) — normattiva.it
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