La polizza RC professionale dell'agente immobiliare

«La polizza la faccio dopo aver preso l'abilitazione» è una delle frasi che circolano nei gruppi di studio per l'esame di agente d'affari in mediazione — e che spesso porta a sanzioni evitabili. La legge è chiara: la copertura assicurativa deve essere attiva prima ancora di aprire la posizione al REA. In questa guida trovi i massimali minimi, cosa deve coprire la polizza e cosa rischi se operi senza.

Stand: 07/2026

La polizza RC professionale è obbligatoria per l'agente immobiliare?

Sì: l'art. 3, comma 5-bis della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 — introdotto dall'art. 18 della Legge 5 marzo 2001, n. 57 — stabilisce che «Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti». L'obbligo vale per chiunque eserciti l'attività di mediazione, sia come ditta individuale sia in forma societaria, e prescinde dall'anzianità di iscrizione: non c'è un periodo di tolleranza. La polizza RC professionale è quindi un requisito che si affianca agli altri requisiti di onorabilità e di capacità professionale illustrati nella guida sui requisiti e le incompatibilità della Legge 39/1989.

Quando deve essere attivata la copertura?

La polizza deve essere stipulata prima dell'avvio dell'attività, con data di decorrenza antecedente o coincidente con quella di inizio dell'esercizio della mediazione. Non è sufficiente averla richiesta o ricevuto un preventivo: occorre un contratto assicurativo in vigore. Al momento dell'iscrizione al REA tramite SCIA — passaggio descritto nel dettaglio nella guida su come diventare agente immobiliare — la Camera di Commercio richiede la documentazione della polizza, con indicazione di: intestatario, data di decorrenza, massimale e scadenza. Iniziare a operare senza aver prodotto questa documentazione espone alle sanzioni descritte più avanti.

Quali sono i massimali minimi previsti dalla legge?

La legge rinvia al Ministero delle Attività Produttive per la fissazione degli importi minimi. I massimali attualmente in vigore differiscono in base alla forma giuridica dell'impresa di mediazione:

Ditta individuale

Massimale minimo: € 260.000. Si applica all'agente che opera come persona fisica in proprio.

Società di persone (S.N.C., S.A.S.)

Massimale minimo: € 520.000. Vale per le società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Società di capitali (S.R.L., S.P.A., S.C.A.R.L., Cooperative)

Massimale minimo: € 1.550.000. Si applica alle società a responsabilità limitata, per azioni, cooperative e alle società a r.l. con socio unico.

Questi importi rappresentano il minimo legale: nulla vieta di stipulare una polizza con un massimale superiore, e molte agenzie lo fanno per tutelarsi meglio. Va precisato che le circolari del 2001-2002 non sono state aggiornate per l'inflazione, quindi i massimali restano quelli definiti oltre vent'anni fa; nella prassi di mercato (FIAIP, FIMAA) i massimali effettivi delle polizze stipulate sono spesso sensibilmente più elevati.

Se un mediatore opera su più sezioni del REA (ad esempio sia come mediatore immobiliare sia in altra categoria di mediazione) i rischi delle diverse attività devono essere coperti separatamente — con un'unica polizza che preveda sezioni distinte per ciascuna attività, oppure con polizze separate.

Cosa deve coprire la polizza?

Il Ministero delle Attività Produttive ha chiarito — con note del 18 dicembre 2001 (prot. 515950) e del 27 marzo 2002 (prot. 503649) — che la garanzia assicurativa deve coprire la responsabilità civile professionale per negligenze o errori commessi nell'esercizio dell'attività di mediazione, inclusa la garanzia per l'infedeltà dei dipendenti (cosiddetta «dishonesty» employees). In concreto la polizza deve tutelare i clienti dai danni patrimoniali derivanti da:

La copertura si estende a tutto il personale che svolge attività di mediazione nell'impresa, non al solo titolare. La polizza non copre, di norma, i danni da condotta dolosa o intenzionale: l'assicurazione riguarda gli errori involontari, non le frodi deliberate.

Un punto spesso trascurato riguarda i collaboratori e subagenti. La polizza del titolare può estendersi ai collaboratori dipendenti che operano per l'impresa — ma solo se la polizza lo prevede esplicitamente e i collaboratori sono regolarmente iscritti al REA. Il collaboratore con partita IVA autonoma e iscrizione REA separata è di norma tenuto a garantire una propria copertura assicurativa: affidarsi automaticamente alla polizza della sede madre senza verifica scritta espone a rischi di scoperto. La distinzione rileva anche in relazione agli obblighi di informazione e responsabilità del mediatore trattati nella guida su gli obblighi e la responsabilità del mediatore.

Cosa succede se l'agente opera senza polizza?

Dal 1° gennaio 2018 — data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993) — il quadro sanzionatorio per gli agenti immobiliari è diventato più stringente. Il secondo periodo dell'art. 3, comma 5-bis, L. 39/1989, ora recita: «Gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000». Chi esercita la mediazione immobiliare senza una polizza RC professionale attiva può quindi incorrere in:

Sanzione amministrativa pecuniaria

Da € 3.000 a € 5.000. È irrogata dalla Camera di Commercio competente per territorio.

Cessazione dell'attività e cancellazione dal REA

La Camera di Commercio può ordinare la cessazione dell'attività di mediazione e disporre la cancellazione dal Registro delle Imprese / REA. Una volta cancellato, per riprendere l'attività occorre ricominciare l'iter di iscrizione.

Le sanzioni si applicano anche al mediatore che aveva la polizza ma ha lasciato scadere la copertura senza rinnovarla: il requisito assicurativo non è richiesto solo all'avvio, ma deve essere mantenuto per tutta la durata dell'attività. Vale la pena ricordare che l'esercizio dell'attività di mediazione senza i requisiti di legge — tra cui rientra anche la polizza assicurativa — è uno dei presupposti delle sanzioni illustrate nella guida sull'esercizio abusivo della mediazione.

La polizza va presentata alla Camera di Commercio?

Sì. Al momento dell'iscrizione al REA tramite SCIA, il mediatore deve allegare la documentazione della polizza assicurativa in vigore. La Camera di Commercio verifica che il documento contenga almeno quattro elementi: l'intestatario della polizza (il mediatore o la società), la data di decorrenza (anteriore o uguale alla data di avvio dell'attività), il massimale (pari o superiore al minimo di legge per la forma giuridica adottata) e la data di scadenza. Qualora la polizza sia intestata a una società con più soci che esercitano individualmente la mediazione, ciascuno deve risultare coperto dalla copertura. Alcune Camere di Commercio richiedono un'attestazione annuale di rinnovo.

In sintesi

Riferimenti normativi & fonti

Stand: 07/2026. esame-agenteimmobiliare.com è uno strumento di esercitazione indipendente per la preparazione all'esame: fornisce un orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale né i bandi ufficiali. Fanno sempre fede i testi normativi vigenti e le comunicazioni della Camera di Commercio competente.

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